Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneita' dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennita', salvo che il Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione eserciti la facolta' di ammetterli per non piu' di una volta alla ripetizione del corso. Uguale facolta' spetta allo stesso Ministro nei confronti dei detti impiegati che per cause indipendenti dalla loro volonta' abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi o non abbiano potuto sostenere gli esami finali.

Testo vigente dal 17 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-29;310~art6 · fonte del testo

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