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[1]Per le promozioni straordinarie per merito di guerra da conferire al personale della Milizia nazionale della strada in virtu' della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e successive integrazioni, concernenti le norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 novembre 1940-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
