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Sono estese agli appartenenti alla Milizia nazionale della strada le disposizioni contenute negli articoli 97, 98, 99, 102, 103 e 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali in tempo di guerra, e negli articoli da 9 a 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, per quanto riguarda, nello stesso tempo l'avanzamento dei sottufficiali, militi scelti e militi, intendendosi sostituita, per gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada, la competenza del Ministro per i lavori pubblici presidente dell'Azienda autonoma statale della strada a quella del Ministro per la guerra.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
