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[1]Sono estese agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale le disposizioni contenute negli articoli da 140 a 145 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali in tempo di guerra e negli articoli da 9 a 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, per quanto riguarda, nell'istesso tempo l'avanzamento dei sottufficiali, militi scelti e militi, intendendosi sostituita, per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, la competenza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste a quella del Ministro per la guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 9 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
