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[1]La proposta di promozione straordinaria per merito di guerra dell'ufficiale e' sottoposta al Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale o la promozione decorro dalla data di approvazione della deliberazione di detto Consiglio da parte del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
[2]Qualora a tale data l'ufficiale non si trovi compreso nel primo terzo del ruolo, la promozione viene effettuata con riserva di anzianita' la quale sara' poi determinata dalla data in cui l'ufficiale, se non avesse conseguito la promozione stessa, sarebbe venuto a trovarsi compreso nel primo terzo del ruolo, computato al momento in cui la promozione venne effettuata.
[3]Nel decreto Reale relativo sara' riportata la definitiva motivazione.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
