Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Lo stipendio per gli ufficiali in congedo provvisorio e' ridotto a tre quinti e per essi e' soppressa l'indennita' d'arma.
Testo in vigore dal 18 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
