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[1]E'istituita per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina la posizione di congedo provvisorio.
[2]Essa e' quella dell'ufficiale collocato definitivamente fuori dei quadri e sprovvisto d'impiego, in attesa di raggiungere il limite minimo delle condizioni richieste dalle leggi vigenti per il collocamento in posizione ausiliaria od a riposo.
[3]Sono collocati in congedo provvisorio, in attesa del collocamento in posizione ausiliaria, gli ufficiali di qualunque grado che, definitivamente esclusi dall'avanzamento, conservino tuttavia l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897.
[4]Sono collocati in congedo provvisorio, in attesa del collocamento a riposo, gli ufficiali di qualunque grado che, definitivamente esclusi dall'avanzamento, non conservino l'attitudine suddetta e quelli che, a giudizio della competente Commissione di avanzamento, non sono piu' idonei a coprire gli uffici del proprio grado.
[5]Il collocamento nella posizione di congedo provvisorio ha luogo di autorita' per decreto Reale.
Testo in vigore dal 18 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
