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Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge e' punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La multa non puo' essere inferiore a lire 10.000. I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art23 · fonte del testo

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