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[1]Il Contributo annuo dello Stato alle spese di funzionamento della nuova Facolta' di agraria e' stabilito in L. 328.320.
[2]Oltre al contributo annuo di cui al precedente comma, lo Stato versera' annualmente alla Regia universita' di Palermo L. 168.600, pari alla differenza fra la somma di L. 450.000, importo dei contributi di cui all'art. 2, comma secondo, della presente legge, e la somma di L. 281.400, importo medio della spesa per i sette posti di professore di ruolo istituiti a' sensi dell'art. 3 della legge medesima. Peraltro, per ognuno dei predetti sette posti di professore di ruolo che risulti vacante, lo Stato corrispondera' alla Regia Universita' una somma di L. 40.200.
Testo in vigore dal 27 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
