Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania, e da approvare con decreto Presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di agraria. La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e puo' essere rinnovata per egual periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facolta' di agraria.

Testo vigente dal 4 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;694~art11 · fonte del testo

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