Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Palermo, la Regione siciliana, e gli altri Enti locali, e da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i contributi della Regione e degli altri Enti destinati al funzionamento della Facolta' di architettura. La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un ventennio e potra' essere rinnovata per uguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza ovvero, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti cesseranno o non risulteranno piu' sufficienti, si intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di architettura di cui agli articoli precedenti.

Testo vigente dal 11 marzo 1957

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-02-12;47~art6 · fonte del testo

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