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La Direzione generale dell'alimentazione sara' soppressa entro un anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra e il posto di grado 4° di cui al precedente art. 2 sara' riassorbito in occasione della prima vacanza che si verifichera' nel grado predetto successivamente alla soppressione della Direzione generale.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
