L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del consegnimento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale. Alla data di cancellazione dall'albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art31 · fonte del testo

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