Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per provvedere al trattamento di assistenza e' assegnato, ogni anno, il 17 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche. Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono. Per far fronte alla necessita' di un'assistenza straordinaria la Cassa e' autorizzata a trattenere il 10 per cento della somma complessiva che ogni anno e' devoluta ai Consigli dei collegi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art39 · fonte del testo
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