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Il geometra che sia stato iscritto alla Cassa in eta' non superiore ai 30 anni, nei due casi di malattia e d'infortunio che importino incapacita' assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione d'invalidita', purche' non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000. Il conseguimento della pensione e' subordinato, in caso d'invalidita' dovuta a malattia, all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni e, in caso d'invalidita' dovuta ad infortunio, anche alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito. L'ammontare della pensione d'invalidita' si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, e' integrato dalla Cassa al fine di far conseguire le pensioni in tale misura, nei limiti di spese non superiori in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art29 · fonte del testo

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