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Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito di cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uno dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Presidente della Corte dei conti, con funzione di presidente. I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, uno dal Ministro per la grazia e giustizia. Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art13 · fonte del testo

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