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La pensione di invalidita' non e' riversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidita' riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art40 · fonte del testo

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