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[1]I Consiglieri nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'art. 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo di eta' e' stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento di cui all'art. 6.
[2]La qualita' di Consigliere nazionale e' riconosciuta con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
