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[1]Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
[2]Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del Fascismo, salve le incompatibilita' di cui all'art. 9.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
