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Le norme giuridiche che sono di competenza del Governo a termini della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, allorche' riflettono materie di carattere tecnico o economico rientranti nella attivita' specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato consultivo istituito nel suo seno.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
