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[1]Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato corporativo centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perhe' siano sottoposte all'esame ed all'approvazione della Commissione legislativa competente, o, se occorra, di piu' Commissioni riunite.
[2]Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
[3]Il testo definitivo e' trasmesso dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
