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[1]I disegni di legge non considerati nel precedente art. 15 sono deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno.
[2]I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra Assemblea per il tramite delle rispettive Presidenze. Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato e' trasmesso al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.
[3]Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni legislative della Camera e del Senato.
[4]Le norme cosi' emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
