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[1]I disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693; quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato e delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, sono discussi e votati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato del Regno nelle rispettive Assemblee plenarie, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.
[2]Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.
[3]Le votazioni hanno luogo sempre in modo palese.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
