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[1]Il presidente e, per sua delegazione, i Vice presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.

[2]I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato, possono intervenirvi.

[3]Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;129~art14 · fonte del testo

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