Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il presidente e, per sua delegazione, i Vice presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.
[2]I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato, possono intervenirvi.
[3]Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
