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[1]La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli, nella rispettiva giurisdizione.

[2]I Comitati provinciali, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.

[3]Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, del segretario generale della Colonia o del Regio console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art9 · fonte del testo

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