Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli, nella rispettiva giurisdizione.
[2]I Comitati provinciali, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.
[3]Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, del segretario generale della Colonia o del Regio console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
