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[1]L'assistenza e' estesa:
- a)ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:
[2]quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;
[3]quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;
[4]quando la paternita' o maternita' dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.
[5]L'accertamento della paternita' o maternita' sara' fatto dal giudice delle tutele, in via riservata, al solo effetto della presente legge e degli articoli 30 e 65, quarto comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
[6]L'assistenza e' dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del Codice civile, quando pero' si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 93 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza della guerra;
- b)ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi nei modi prescritti dal decreto-legge 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, e dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, finche' duri lo stato di dispersione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
