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[1]E' derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrera' in vigore tre mesi dopo della sua pubblicazione.
[2]Alla data anzidetta, cessano di avere effetto la legge 18 luglio 1917, n. 1143, modificata col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1222, i regolamenti esecutivi approvati con i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1003, e 1044 modificato col decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 413, ed ogni altra disposizione di legge e di regolamento contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
[3]Sono mantenute le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani della guerra nazionale 1915-18.
[4]Resta in vigore, e s'intende deferita alla competenza dell'Opera nazionale, l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze a favore degli orfani predetti a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamita' nazionali e si richiami agli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
