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[1]L'ordinamento dei servizi di assistenza degli orfani di guerra e gli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, numero 1143, sono soppressi.

[2]I beni ed i fondi amministrati dall'ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dall'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, dai Comitati provinciali istituiti con la legge suindicata, dai segretari generali delle Colonie e dai Regi consoli, sono devoluti all'Opera nazionale costituita con la presente legge.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art65 · fonte del testo

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