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[1]Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.
[2]Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
