Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
L'assistenza e' accordata:
- a)ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;
- b)agli interdetti per infermita' di mente.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
