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[1]Alle aziende gia' esonerate, ai termini dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potra' essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessita', l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

[2]L'esonero e' concesso con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art59 · fonte del testo

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