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[1]I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilita' di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra.

[2]La impossibilita' dell'assunzione d'invalidi di guerra e' riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

[3]E' riconosciuta, altresi', nel caso di mancanza d'invalidi constatata ai sensi della prima parte dell'art. 23 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92; ed in questo caso la facolta' consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

[4]Resta salvo il disposto del citato art. 23 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art58 · fonte del testo

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