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[1]Nelle assunzioni di impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituira' titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

[2]Tale condizione costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito, nelle graduatorie concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

[3]La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art55 · fonte del testo

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