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[1]Nelle assunzioni di impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituira' titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
[2]Tale condizione costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito, nelle graduatorie concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.
[3]La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
