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[1]Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.
[2]Il conto e' classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.
[3]Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Capo del Governo il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.
[4]Il Capo del Governo, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.
[5]Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
