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[1]Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
[2]Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.
[3]Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Capo del Governo, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni cosi' dell'entrata come dell'uscita.
[4]Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Capo del Governo.
[5]Il provvedimento del Capo del Governo e' definitivo.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
