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[1]Agli effetti dell'assistenza agli orfani, s'intendono morti in dipendenza della guerra predetta:
- a)coloro che sono periti per avere ovunque, anche nelle Colonie, preso parte alla guerra, benche' non cittadini italiani, a condizione, in questo caso, che gli orfani non abbiano protezione ed assistenza nel proprio Stato;
- b)coloro che, anche non avendo preso parte alla guerra, sono periti in conseguenza di un fatto bellico, ovunque avvenuto, ovvero di malattie epidemico-infettive contagiose o endemiche, dipendenti dalla guerra.
[2]Si presumono, altresi', morti in dipendenza della guerra coloro che, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, stabilita col 31 ottobre 1920 ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1380, siano periti in conseguenza di malattia di altra natura, contratta od aggravatasi durante il servizio militare ovunque prestato.
[3]Tale presunzione si applica anche ai non militari che siano morti per malattia contratta od aggravatasi nell'esecuzione di lavori per conto o nello interesse dello Stato, ovvero nell'adempimento di funzioni civili; gli uni e le altre aventi connessione con lo stato di guerra.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
