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[1]Il Comitato provinciale ed il giudice delle tutele invigilano affinche' siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative e nelle azioni giudiziarie che possano interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.
[2]Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziali e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici delle tutele e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.
[3]Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice delle tutele destina il difensore ufficioso ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.
[4]Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
