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[1]Il Comitato provinciale ha facolta' di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (numeri 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'art. 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.
[2]Puo' provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando cio' sia richiesto nell'interesse morale e materiale del minore od interdetto.
[3]Le norme che regolano la tutela si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
