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[1]I provvedimenti del giudice delle tutele hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorita', ente o privato.
[2]Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.
[3]Egli, inoltre, ne da' partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
