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[1]Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della Provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.
[2]Al giudice delle tutele spetta, rispetto ad essi, la competenza attribuita al presidente del tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potesta', titolo IX: della minore eta', della tutela, e dagli articoli 181 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.
[3]Il giudice delle tutele promuove, inoltre, la inscrizione nell'elenco degli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, di cui abbia accertato la paternita' o maternita' ai sensi dell'art. 7.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
