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[1]Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono costituire un Comitato di notabilita', da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

[2]Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie e all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici coloniali e consolari.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art30 · fonte del testo

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