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[1]Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto od in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura, o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneita', specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, ii quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.
[2]Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato puo' ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione e' definitiva.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
