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[1]Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera e' costituito un ufficio di segreteria al quale sono applicati funzionari dello Stato, di concetto, di ragioneria e d'ordine, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Capo del Governo fra quelli delle varie Amministrazioni statali, dal prefetto della Provincia fra quelli in servizio nella Prefettura.
[2]Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo dell'ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze.
[3]La Commissione comunale di vigilanza e' assistita gratuitamente dal segretario del Comune.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
