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[1]Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.
[2]A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
