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[1]La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possa interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorita' e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.
[2]Spetta in ogni caso al podesta' di adottare di urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
