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[1]La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possa interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorita' e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

[2]Spetta in ogni caso al podesta' di adottare di urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art19 · fonte del testo

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