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[1]La Commissione comunale di vigilanza e' presieduta dal podesta', e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente della Congregazione di carita', l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie o elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso ove cio' sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonche' persone di riconosciuta competenza tecnica.
[2]La composizione della Commissione e' stabilita dal Comitato provinciale.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
