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[1]Il Comitato provinciale puo' delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza agli orfani di guerra.

[2]Esso delega, inoltre, a propri membri, di ambo i sessi, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

[3]Puo' affidare, inoltre, ad un'apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il compito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

[4]Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'ambito della Provincia.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art17 · fonte del testo

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