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[1]Nel seno del Comitato provinciale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta di due membri del Comitato medesimo scelti da esso, del giudice delle tutele e del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

[2]I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

[3]Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

[4]Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art16 · fonte del testo

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