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[1]Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della Provincia.
[2]L'assistenza deve prestarsi da esso lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.
[3]Il Comitato provinciale:
- a)agisce in collaborazione con gli enti affini locali e puo' avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;
- b)accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;
- c)accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;
- d)provvede, ove ne riconosca la necessita' per avere accertata la inapplicabilita' dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volonta' del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di eta', in armonia all'art. 278 del Codice civile, nonche' della condizione sociale del padre;
- e)provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore eta', strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilita' dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;
- f)conferisce annualmente borse di studio ad orfani di guerra, iscritti presso scuole medie od istituti di istruzione superiore, i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta, secondo particolari norme da approvarsi dal Comitato nazionale;
- g)invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventu', le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;
- h)nel caso di tutela dativa, di cui all'art. 245 del Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani di guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso col procuratore del Re, la piu' larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;
- i)delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati nell'art. 2, e nell'art. 27, quando siano giuridicamente riconosciuti, oppure a persone di sua fiducia;
- l)approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 15 febbraio 1938
