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[1]Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta dei delegati dei Ministeri delle finanze e della giustizia e affari di culto e di due membri del Comitato medesimo scelti da esso.
[2]I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.
[3]Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.
[4]Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
